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Art. 615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico
protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta’
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e’ punito con la
reclusione fino a tre anni.
La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente
la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita’ di
operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle
persone, ovvero se e’ palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o
l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la
distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei
programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi
informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine
pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita’ o alla protezione civile
o comunque di interesse pubblico, la pena e’, rispettivamente, della
reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto e’ punibile a querela della
persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio (1).
(1)Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Art. 615 quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici
Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un profitto o di arrecare
ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica
o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un
sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o
comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e’
punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci
milioni.
La pena e’ della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci
milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai
numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617 quater (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.